L’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, introducendo in sede di mediazione gli elementi fattuali che saranno introdotti in sede giudiziale per un duplice ordine di ragioni: -) consentire all’Organismo mediaconciliativo di espletare la relativa funzione deflattiva; -) porre la parte chiamata in mediazione nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di prendere adeguatamente posizione su di essa.
Nel caso di istanza generica e priva di qualsiasi riferimento ai presunti vizi della delibera impugnata a fronte di una domanda giudiziale ben più dettagliata consegue l’ASIMMETRIA tra le domande da cui deriva che:
1) la mediazione non può considerarsi validamente svolta;
2) non è stata impedita la decadenza dell’impugnazione della delibera condominiale, poiché tale impugnazione è soggetta ad un termine di decadenza che viene interrotto dalla comunicazione dell’istanza di mediazione una sola volta soltanto ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del deposito del verbale conclusivo di mediazione: nel caso di specie la domanda di mediazione era lacunosa della causa petendi e il procedimento non è stato validamente espletato, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale.
Quanto alla domanda giudiziale, qualora essa si presenti anche solo in parte diversa dalla domanda di mediazione ed esuli quindi, se pur parzialmente, da questa, dovrebbe considerarsi “nuova” (Tribunale di Roma, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 259).
Il Tribunale romano, nella recente Sentenza n. 9450 del 13 giugno 2023, nel dichiarare inammissibile la domanda attorea, richiamato il comma 2 dell’art.4 del D.Lgs. 28/2010 evidenzia che:
• il contenuto del suddetto articolo è praticamente equivalente a quello dell’art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti processuali per cui la norma impone una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale; diversamente, dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore.
• Per le materie in cui è obbligatorio il preventivo esperimento della mediazione, gli accadimenti narrati in fase di mediazione, ai fini della positiva verifica dell’esatto adempimento della condizione di procedibilità, devono essere corrispondenti e simmetrici a quelli che saranno poi esposti in fase processuale.
• Pur non richiedendosi l’equivalente di un atto giudiziario, l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio sia per consentire all’istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore sia per consentire alla controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il thema decidendum nella eventuale fase processuale.
• Nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di decadenza che viene interrotto dalla “comunicazione” dell’istanza di mediazione alla controparte una sola volta: tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione all’istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale.
Conclusivamente, difettando la necessaria simmetria tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può ritenersi validamente svolta e, quindi, dovrà essere dichiarata la decadenza dall’impugnazione.