L’avviso di convocazione rappresenta un atto prodromico affinché la deliberazione assembleare sia legittima e non soggetta ad impugnativa ex art. 1137, comma 2, c.c.
1) il singolo condomino può deliberare consapevolmente in quanto nell’avviso di convocazione siano indicate, dettagliatamente, le questioni poste all’ordine del giorno e che saranno, indi, discusse in assemblea. Dunque, il condomino ha diritto di sapere in anticipo per quali questioni è richiesta la sua partecipazione ed il suo voto, anche delegandolo.
2) In ragione di tali considerazioni, il legislatore ha novellato il terzo comma dell’art. 66, disp. att., c.c., imponendo che l’avviso di convocazione dell’assemblea sia formalizzato in una delle forme tassative ivi previste.
Con la conseguenza, che l’invio d’un avviso non conforme alla norma in commento, di natura imperativa, potrebbe condurre all’annullamento della deliberazione condominiale, purché il verbale, contenente quest’ultima, venga impugnato, ai sensi del secondo comma dell’art. 1137, c.c., entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo ricevimento.
Infatti, è da considerare illecita la convocazione dell’assemblea condominiale via WhatsApp, SMS, chat, telefonate ed anche la convocazione dell’assemblea condominiale tramite avvisi inseriti nella buca delle lettere o affissi sulla porta dell’androne dell’edificio.
La posizione rigidamente formalista è stata nel tempo indebolita da altre sentenze (il cui numero sembra continuare a crescere) che si sono invece dimostrate “possibiliste” in merito alla convocazione via mail ordinaria.
Nell’ambito di questo orientamento alcune decisioni hanno evidenziato che, qualora il condomino richieda all’amministratore di essere convocato a mezzo mail ordinaria, poi non può dolersi del mancato utilizzo della pec. Per questa corrente di pensiero l’amministratore dovrebbe riportare tale indirizzo e-mail nell’anagrafe condominiale e avere cura di conservare la sottostante autorizzazione scritta, proprio allo scopo di difendere il proprio operato da eventuali e successive contestazioni (App. Brescia, sez. II, 3 gennaio 2019, n. 4; Trib. di Roma, sez. V, 10 gennaio 2023 n. 356: il giudice capitolino ha concluso che il mancato rispetto delle disposizioni di legge non può essere imputato all’amministratore che aderisce a una specifica richiesta dei condomini).
Il Tribunale di Bari, ha ritenuto irregolare la convocazione perché il condominio non aveva fornito la prova che il condomino avesse concordato con l’amministratore un diverso mezzo di comunicazione per le convocazioni, rilevando, inoltre, come l’indirizzo e-mail utilizzato per la convocazione fosse intestato, non alla condomina, bensì ad un terzo (Trib. Bari 30 giugno 2023, n. 2666).
Secondo una recente decisione (Trib. Roma, sez. V civ., 12 maggio 2023, n. 7545) la delibera è valida – seppure la convocazione delle assemblee sia avvenuta a mezzo e-mail ordinaria – se i condomini sono presenti in assemblea in seguito alla ricezione della email di convocazione. In quest’ottica se il condomino convocato a mezzo mail ordinaria partecipa all’assemblea ed esercita il diritto di voto, senza contestare l’irregolarità della convocazione, si presume l’avvenuta conoscenza della riunione assemblea: in altre parole la presenza del condominio avrebbe una funzione sanante dell’irregolare convocazione.
Avallando implicitamente questa tesi si è pure sostenuto che le modalità di convocazione previste dall’articolo 66 disp. att. c.c. non ammettono equipollenti ma al massimo la sanatoria dell’invalidità con la presenza all’adunanza (Trib. Napoli 30 gennaio 2024, n. 1222).
Sentenza n. 1651/2023 della Corte d’Appello di Ancona
La Corte ha ritenuto valido l’avviso di convocazione inviato tramite email ordinaria, in difformità al dettato normativo dell’art. 66 disp.att c.c. così motivando:
a) dalla circostanza che non sia stato contestato il mancato ricevimento della email avente ad oggetto la convocazione dell’assemblea del … può ritenersi che i condomini appellanti abbiano avuto effettiva notizia della convocazione, a prescindere dal mezzo con la quale quest’ultima è stata trasmessa e dal fatto se avessero ricevuto o meno in precedenza convocazioni delle assemblee condominiali tramite semplici email;
b) sebbene le modalità di convocazione ex art. 66 DDAACC siano tassative per cui qualsiasi altro mezzo non è reputato efficace quale l’e-mail semplice che non è contemplata dalla norma, deve ritenersi che l’uso della stessa non sia vietato, ma a condizione che la ricezione sia garantita e soprattutto – in caso di contestazione – a patto che possa essere provata la comunicazione;
c) nel caso di specie, la mancata ricezione dell’email di convocazione non è stata opposta dai destinatari e, pertanto, può ritenersi acquisita al processo, come pacifica in quanto non contestata, la circostanza dell’oggettiva ricezione dell’email di convocazione dell’assemblea del 01/12/2017 da parte dei medesimi.
Quindi, ai sensi dell’art. 66 DDAACC, la convocazione dell’assemblea condominiale via mail ordinaria non è ammessa ma può essere considerata valida solo se:
1) il condomino destinatario esplicita il consenso a ricevere tali avvisi tramite posta elettronica. A tal riguardo, tuttavia, è bene considerare che la mera indicazione dell’indirizzo e-mail “per future comunicazioni” all’amministratore non è considerata sufficiente, bensì è richiesta una manifestazione di volontà chiara e specifica;
2) il Condominio è in grado di fornire la prova della ricezione di tali e-mail, escludendo il semplice messaggio di conferma inviato da alcuni software, il quale non risulta essere adeguato a tale scopo.
Solo se entrambe queste condizioni sono soddisfatte, l’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio via mail ordinaria è considerato valido e non influisce né sull’integrità dell’assemblea condominiale né sulle relative votazioni.
In difetto delle superiori condizioni, la delibera potrebbe essere annullabile (e non dichiarata nulla).
La conseguenza di ciò è di rilievo: la delibera può essere contestata entro un periodo di 30 giorni affinché un giudice la invalidi. Tuttavia, nel caso in cui il condomino coinvolto non dovesse presentare obiezioni entro tale intervallo, l’irregolarità si risolve da sola e la delibera diventa definitiva, esente da ulteriori contestazioni, nonostante l’errore nella convocazione
Sentenza 1992/24 del Tribunale di Torino – 8^ sez.civile – 29 marzo 2024
Nel caso esaminato dal Tribunale di Torino, un condomino aveva impugnato le delibere di un’assemblea, sostenendo di non essere stato convocato adeguatamente, poiché aveva ricevuto solo il verbale via PEC, senza una precedente convocazione all’assemblea stessa.
Il condominio ha risposto sostenendo che la convocazione era stata inviata tramite email ordinaria.
La sentenza ha chiarito che, benché l’uso dell’email ordinaria non sia esplicitamente vietato dalla legge, essa può essere considerata un mezzo valido solo se è possibile garantire e, soprattutto, dimostrare la ricezione da parte di ogni singolo condomino. Nel caso specifico, la mera produzione di una ricevuta di accettazione dell’email non è stata considerata sufficiente a provare che la convocazione sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario.
La prova potrebbe essere allora offerta dal fatto che il destinatario abbia risposto all’email, così confermandone l’apertura o la lettura. Basterebbe anche un semplice “reply” con la dicitura “Ho letto” per rendere valida la convocazione